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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1981, n. 540

Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1981, n. 676 (in G.U. 28/11/1981, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
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Testo in vigore dal: 29-11-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' ed  urgenza  di  prorogare  le  agevolazioni
fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art.  6  del
decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art.  57  della  legge  5
agosto 1978, n. 457; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e  3  del
primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre  1980,  n.  693,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.  891,
((e' prorogato al 30 settembre 1982)). 
  Relativamente  alle  obbligazioni  e  titoli  similari   emessi   e
sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del  presente  decreto
le agevolazioni di cui al predetto art.  6  si  applicano  ai  titoli
aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e sempreche'  essi  non
siano  emessi  in  connessione  a  rimborsi  anticipati   di   titoli
precedentemente emessi.