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LEGGE 1 agosto 1981, n. 423

Interventi per l'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-8-1981 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle cooperative vitivinicole e loro consorzi, tenendo conto delle denunce di produzione 1979, di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di 12 mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per far fronte alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio dei vini da tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti d'uva e di mosti di uva concentrati.
Il concorso negli interessi di cui al comma precedente non può superare la differenza tra i tassi massimi di riferimento, fissati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e i tassi agevolati minimi stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati in applicazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Alle operazioni creditizie previste dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. In particolare dette operazioni sono assistite dal privilegio legale sul prodotto conservato e stoccato e dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo sarà ripartita dal CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.