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LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  25-6-1961

Art. 34

Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui

Il concorso dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 16, all'articolo 19 ed all'articolo 27, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ad il risparmio con decreto del Ministro per il tesoro il concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
L'intervento dello Stato di cui al comma precedente ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma - al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle - e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge.
Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.
Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l'Istituto potrà provvedere mediante polizza di assicurazione.