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LEGGE 25 maggio 1981, n. 280

Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 21-6-1981
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennizzo  privilegiato  aeronautico  di cui al regio decreto 15
luglio  1926,  n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive integrazioni e modificazioni, e' esteso agli allievi delle
scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti
di  istruzione  dei  corpi  di  polizia e agli allievi del primo anno
dell'Accademia navale.
  Le  misure  dell'indennizzo  privilegiato aeronautico stabilite con
legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.