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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 130

Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

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Testo in vigore dal: 30-4-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  l'articolo  unico  della  legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e
l'art.  47  dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1068;
  Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti alla tariffa per le
prestazioni   professionali   dei  ragionieri  e  periti  commerciali
approvata  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre
1974, n. 567;
  Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i  Ministri  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e del
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  onorari  di  cui agli articoli 21, 26, 51/I-II-III di cui alla
tariffa sopracitata sono raddoppiati.