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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 567

Tariffa delle prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/1989)
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Testo in vigore dal:  8-12-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060;
Visto l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;
Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali che ha recepito nel testo sottoposto le osservazioni dei Ministeri concertanti;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

È approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai ragionieri e periti commerciali, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1974

LEONE ZAGARI - DE MITA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 140. - SCIARRETTA