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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. 1230

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

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vigente al 04/06/2024
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Testo in vigore dal: 12-11-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato
con  decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nei suoi pareri;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

  Dopo  l'art.  28  sono  inseriti  i seguenti articoli relativi alla
istituzione   delle   scuole   di  specializzazione  in  anestesia  e
rianimazione ed in igiene.

  Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

  Art.   29.   -   La  scuola  di  specializzazione  in  anestesia  e
rianimazione  ha  sede  presso la clinica chirurgica dell'Universita'
degli  studi  di  Ancona  e  conferisce  il diploma di specialista in
anestesia e rianimazione.
  Art.  30.  -  La  direzione  della  scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato,  che  pure  insegni  nella scuola
medesima.
  Art.  31. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma   di   abilitazione  all'esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art.  32.  -  La durata dei corsi di studio e' di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art.  33.  -  Il  numero massimo di allievi e' di dieci per anno di
corso  e  complessivamente  di  trenta iscritti per l'intero corso di
studi.
  Art. 34. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
  Art. 35. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      3) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      4) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      6) anestesiologia I;
      7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
      8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
      9) esercitazioni pratiche.
    2° Anno:
      1) anestesiologia II;
      2) terapia antalgica;
      3) rianimazione I;
      4) esercitazioni pratiche.
    3° Anno:
      1) rianimazione II;
      2) tecniche speciali di anestesia;
      3) tecniche speciali di rianimazione;
      4) indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
      5) esercitazioni pratiche.
  Art. 36. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria.
  Gli  allievi  che  non  conseguono le attestazioni di frequenza sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame.
  Art.  37. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi
agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle
materie impartite durante l'anno.
  Per  le  materie a corsi pluriennali l'esame va sostenuto alla fine
di ognuno dei corsi medesimi.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista  in  anestesia  e  rianimazione  gli  interessati  devono
superare  l'esame  di diploma consistente nella dissertazione scritta
su di un argomento attinente alla specializzazione.

  Scuola di specializzazione in igiene

  Art.  38.  - La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso
l'istituto  di  igiene.  Essa  ha  lo  scopo  di  conferire  adeguata
preparazione  teorica  e  pratica ai laureati che intendono dedicarsi
alla   carriera   dei   laboratori   di   sanita'  pubblica  e  della
progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole, industrie.
  La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:
    1)  laboratorio  di  sanita'  pubblica,  al  quale possono essere
ammessi  i  laureati  in  chimica,  chimica  industriale,  chimica  e
tecnologie   farmaceutiche,  farmacia,  fisica,  scienze  biologiche,
scienze naturali, agraria e medicina veterinaria;
    2)  igiene  ed  edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere
ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria.
  Art.  39.  -  La  durata del corso di studi e' di due anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art. 40. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art.  41. - Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola e'
di  sessanta  suddivisi in quaranta per l'indirizzo di laboratorio di
sanita'  pubblica  e  venti  per  l'indirizzo  di  igiene ed edilizia
socio-sanitaria.
  Art.   42.   -  Le  materie  di  insegnamento  per  l'indirizzo  di
laboratorio di sanita' pubblica sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) metodologia statistica e biometria;
      2) microbiologia e parassitologia;
      3) epidemiologia e profilassi generale;
      4) legislazione ed organizzazione;
      5) elementi di patologia generale;
      6) biochimica applicata;
      7) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica.
    2° Anno:
      1) metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per
      il controllo dell'inquinamento ambientale;
      2) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive
      e di quelle non infettive di importanza sociale;
      3) strumentazione e misure chimico-cliniche;
      4) accertamento diagnostico delle malattie infettive
      e parassitarie;
      5) ispezione e controllo degli alimenti;
      6) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
      7) elementi di informatica.
  Art.  43. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo di igiene ed
edilizia socio-sanitaria sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) metodologia statistica e biometria;
      2)  elementi  di  epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie
infettive e non infettive di importanza sociale;
      3) legislazione sanitaria;
      4) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
      5) organizzazione del territorio e programmazione
      sanitaria;
      6) principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza.
    2° Anno:
      1) igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
      2)  igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamenti
e impianti tecnologici;
      3) edilizia ed arredamento scolastico;
      4) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
      5) urbanistica ed insediamento industriale;
      6) approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.
  A  giudizio  della  scuola  i  corsi  possono  essere completati da
insegnamenti complementari scelti fra gli insegnamenti previsti dallo
statuto dell'Universita'. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di
lezioni,  dimostrazioni ed esercitazioni pratiche, visite ad impianti
e strutture interessanti la scuola di specializzazione.
  I  corsi  sono  integrati  da  frequenza  obbligatoria  ai  fini di
apprendimento  di  durata  comunque non inferiore a mesi dodici - per
l'indirizzo  di  laboratorio di sanita' pubblica - e a mesi sei - per
l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria.
  Art.  44.  - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un
esame sulle materie di insegnamento.
  Nel  caso  in  cui  i  candidati  non  abbiano  superato  gli esami
prescritti,  rimarranno nella posizione di fuori corso fino a che non
avranno assolto agli obblighi di cui sopra.
  Art.  45. - La frequenza alle lezioni, dimostrazioni, esercitazioni
e visite didattiche nonche' lo svolgimento della frequenza ai fini di
apprendimento sono obbligatorie.
  Gli   allievi  che  non  conseguono  le  relative  attestazioni  di
frequenza  non possono essere ammessi a sostenere gli esami annuali e
l'esame di diploma.
  Con  il  consenso  della  scuola,  possono  essere  esonerati dalla
frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento unicamente i laureati
che  prestino regolare servizio in cliniche o istituti universitari o
in  strutture  ospedaliere  riconosciute idonee, di volta in volta, a
giudizio insindacabile della facolta'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1980

                               PERTINI

                                                                SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1981
  Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 353