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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1980, n. 787

Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8, comma quarto, della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Numero, circoscrizioni e sede dei centri di servizio


I centri di servizio istituiti nell'ambito del Ministero delle finanze con l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono in numero di quattordici.
Le circoscrizioni territoriali e le sedi dei centri di servizio sono determinate nella tabella annessa al presente decreto.
Il centro di servizio è collocato nel territorio del comune indicato come sede ovvero in località distante non oltre cinquanta chilometri in linea retta dal suo confine, tenendosi conto delle infrastrutture esistenti, della disponibilità di aree, fabbricati e alloggi, nonché di altre condizioni ambientali e della possibilità di contenere i costi di costruzione e di gestione in relazione anche ai rapporti con gli altri uffici periferici della amministrazione finanziaria.
Il centro di servizio esercita le proprie funzioni nei riguardi dei soggetti che hanno il domicilio fiscale nella sua circoscrizione e degli uffici distrettuali delle imposte dirette che vi hanno sede.