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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 28-11-1980
al: 24-12-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di intervenire a
favore  delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici del novembre
1980;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 novembre 1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del
lavoro   e   della   previdenza   sociale  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre
1970,  n.  996, sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle
giunte  regionali  della  Basilicata  e  della  Campania, assume ogni
iniziativa  ed  adotta,  anche  in  deroga  alle  norme  vigenti, ivi
comprese  le  norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il
rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  ogni
provvedimento  opportuno  e necessario per il soccorso e l'assistenza
alle  popolazioni  interessate  e  per  gli  interventi necessari per
l'avvio  della  ripresa  civile, amministrativa, sociale ed economica
dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.
  Egli  sara'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  da
impiegati  civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente
generale  e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su
designazione   del   commissario,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
  Il  commissario,  oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6
della  citata legge, puo' esercitare, agli scopi di cui al precedente
primo  comma,  tutte  le  funzioni  attribuite  ai singoli Ministeri,
provvedendo  altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle
pubbliche  amministrazioni  anche  per  la  riattivazione dei servizi
pubblici,  esclusi  in  ogni  caso  i  piani  e  le  procedure per la
ricostruzione definitiva.
  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  sopraindicate  e dei compiti
previsti  ai  successivi  articoli,  si  provvede  con  ordinanze del
commissario  indicanti  nominativamente  il  personale  scelto  tra i
dipendenti  civili e militari dello Stato, della regione, degli altri
enti  locali,  degli  enti  pubblici  anche economici nonche' esperti
estranei   all'amministrazione  ai  quali  possono  essere  conferite
attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.
  Il commissario riferisce al Parlamento ogni tre mesi sull'attivita'
svolta.
  Le   funzioni   attribuite  al  commissario,  ai  sensi  dei  commi
precedenti, cessano il 30 giugno 1981.