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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 268

Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 agosto 1980, n. 439 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-6-1980
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga dei contratti stipulati dalle  pubbliche  amministrazioni  ai
sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  adottata  il  19
giugno 1980; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per la funzione pubblica e del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.
663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,  n.
33, e' sostituito dai seguenti: 
  "I contratti stipulati dalle pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi
della  legge  1  giugno  1977,  n.  285,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, gia' scaduti o che  vengano  a  scadenza  entro  il  31
dicembre 1980, sono prorogati a detta data. 
  Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno  addetti,  a
tempo pieno, ad un'attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica
professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione".