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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 630

Proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 14 febbraio 1980, n. 24 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1980)
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Testo in vigore dal: 19-12-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' e l'urgenza di prorogare il
termine  stabilito  dal  secondo  comma  dell'art.  10  della legge 7
febbraio  1979, n. 59, per la chiusura della contabilita' relativa ai
depositi  effettuati  ai  sensi  dell'art.  38 delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile, approvate con regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di
prorogare  il  termine  stabilito  dal terzo comma dell'art. 10 della
legge  7  febbraio  1979, n. 59, entro il quale devono essere versati
all'erario  l'importo  complessivo  delle  somme  e  i valori bollati
concernenti  i  procedimenti non definiti, detratto l'uno per cento a
favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e
procuratori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre
1979;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  I  termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge
7 febbraio 1979, n. 59, sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno
1980 ed al 14 luglio 1980.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1979

                               PERTINI

                                                  COSSIGA - MORLINO -
                                                  REVIGLIO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1979
  Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 14