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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 59

Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

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Testo in vigore dal:  13-3-1979

Art. 10


Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, ed all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'I per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla è dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennità di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dai cancelliere dirigente con ordine di pagamento, da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.
Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.