stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 846

Istituzione dei comitati regionali dei prezzi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 1979, n. 60 (in G.U. 28/02/1979, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1979)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-12-1978
al: 28-2-1979
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Visto  l'art.  52,  lettera  c),  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Ritenute   la  necessita'  e  l'urgenza  di  istituire  i  comitati
regionali  per i prezzi e le commissioni consultive regionali nonche'
di  prorogare il termine per l'inizio, da parte dei predetti comitati
regionali,  dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, in
attesa della emanazione delle norme di riforma del sistema dei prezzi
controllati;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  fini  dell'attuazione  della  delega  conferita  alle regioni a
statuto   ordinario   dall'art.  52,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio
delle  funzioni  amministrative  relative  all'attivita' dei comitati
provinciali  per  i  prezzi,  in  ciascuna  regione  e'  istituito il
comitato  regionale  per i prezzi (C.R.P.), presieduto dal presidente
della  regione  e  composto da tre assessori regionali, dal direttore
dell'ufficio    provinciale    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  del capoluogo della regione o da chi ne fa le veci,
dal  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e della massima
occupazione e da due esperti nominati dal commissario del Governo.
  In   ciascuna   regione,   inoltre,  e'  istituita  la  commissione
consultiva regionale, presieduta dal presidente della regione o da un
membro  del  C.R.P. da lui delegato e composta di non meno di dieci e
non  piu'  di  venti  membri  in  rappresentanza della regione, delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura della
regione,  delle categorie economiche e delle confederazioni sindacali
dei lavoratori piu' rappresentative.
  Le  funzioni  di  segretario  del  C.R.P.  sono  esercitate  da  un
funzionario  della  regione,  che si puo' avvalere, per il compimento
delle   istruttorie  preliminari  nelle  materie  di  competenza  del
comitato  e  per  l'esecuzione  e  la vigilanza sull'attuazione delle
deliberazioni  del  C.R.P.,  delle  camere  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura della regione.
  Il  comitato  regionale  dei  prezzi  e  la  commissione consultiva
regionale sono nominati con decreto del presidente della regione.