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LEGGE 5 agosto 1978, n. 472

Modifica degli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernenti le commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè norme per la tempestiva copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-9-1978
al: 19-4-2006
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal
seguente: 
  "La commissione giudicatrice per i concorsi a vigile del  fuoco  in
prova e' nominata dal Ministro dell'interno ed e' composta: 
    1) dal comandante delle scuole centrali  antincendi  o  da  altro
funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente; 
    2) da un  funzionario  della  carriera  direttiva  amministrativa
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  in  servizio  presso   la
Direzione generale della protezione civile e dei  servizi  antincendi
con qualifica non inferiore a direttore di sezione; 
    3) da due funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di
cui almeno uno in servizio presso le scuole centrali antincendi,  con
qualifica non inferiore a ispettore superiore; 
    4) da un funzionario  del  servizio  ginnico-sportivo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Le funzioni di segretario sono esercitate da un  impiegato  della
carriera   direttiva   amministrativa   dell'Amministrazione   civile
dell'interno con qualifica non superiore a direttore di sezione".