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LEGGE 5 luglio 1978, n. 371

Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-7-1978
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  spese  di  funzionamento  dei  comitati  provinciali dei prezzi
gravano   sul   bilancio   delle   camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  ed  alle  stesse  sono rimborsate per la
meta',  a  decorrere dal 1 luglio 1958, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
  Tali   rimborsi  sono  effettuati  su  richiesta  delle  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura vistata dai prefetti
presidenti  dei  rispettivi comitati provinciali dei prezzi, mediante
mandati diretti emessi a favore delle camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.