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LEGGE 10 giugno 1978, n. 295

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal: 11-7-1978
al: 18-5-1995
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Obiettivo e campo di applicazione della legge

  Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che
esercitano  nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i
danni   nei   rami  indicati  nel  punto  A)  della  tabella  di  cui
all'allegato I.