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LEGGE 25 maggio 1978, n. 231

Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1 aprile 1977-30 settembre 1978.

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Testo in vigore dal: 21-6-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  vista  dell'emanazione  di  una  legge  organica riguardante la
ristrutturazione  della  industria  cantieristica  navale e fino alla
data  di  entrata  in  vigore  di  tale  legge,  il contributo di cui
all'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1973,  n. 878, prorogata
dall'articolo  4  della  legge  23 dicembre 1975, n. 720, puo' essere
concesso  in  misura  non  eccedente  il  30  per  cento del costo di
costruzione  accertato  dal  Ministero  della marina mercantile per i
contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente
al 1 aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978.
  Una  quota  degli  stanziamenti  di cui al successivo articolo 2 e'
riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della meta' per gli
esercizi  successivi,  ai contratti di costruzione o di prima vendita
stipulati  successivamente  al 1 gennaio 1978, sempre che le relative
costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.
  I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di
cui  al  primo  comma  saranno fissati con decreto del Ministro della
marina  mercantile,  di  concerto con il Ministro del tesoro e quello
del bilancio e della programmazione economica.
  Ai  fini  dell'applicazione  dei commi precedenti sono prorogate le
disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878,
ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  estese alle
costruzioni  di  navi,  a  struttura  metallica,  di stazza lorda non
inferiore  a  150 tonnellate, destinate ad attivita' industriali o di
ricerca che si svolgono in acque marittime.
  Il  Governo  presentera' al Parlamento, entro due mesi dall'entrata
in   vigore   della   presente   legge,   il   piano  riguardante  la
ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.