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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1977, n. 350

Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sul fertilizzanti.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 04 agosto 1977, n. 509 (in G.U. 16/08/1977, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1977)
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Testo in vigore dal: 3-7-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  1975,  n.  377,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; 
  Visto il decreto-legge 3 luglio  1976,  n.  452,  convertito  nella
legge 19 agosto 1976, n. 590; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare ulteriormente  fino
al 31 dicembre  1977  il  termine  per  l'applicazione  dell'aliquota
ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro
e per l'agricoltura e le foreste; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Con effetto dal 1° luglio 1977, il  termine  del  30  giugno  1977,
previsto dall'art.  1  del  decreto-legge  3  luglio  1976,  n.  452,
convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1977.