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LEGGE 21 aprile 1977, n. 163

Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-5-1977
al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
         Attribuzioni del personale della carriera direttiva

  Il  personale  della  carriera direttiva dei cancellieri capi della
giustizia  militare  con  qualifica  non superiore a cancelliere capo
aggiunto  di  prima  classe,  o  equiparata, esercita le attribuzioni
previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  1970,  n.  1077,  e  dall'articolo  52  del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  In conformita' dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale
predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il
proprio ufficio, ne controlla la regolarita' formale e li conserva in
deposito;  attende  alla vidimazione dei registri e sovraintende alla
loro  tenuta;  provvede alla autenticazione ed alla pubblicita' degli
atti;   cura   le   attivita'  di  informazione  processuale;  vigila
sull'osservanza  delle disposizioni tributarie concernenti le proprie
funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.
  Sino  alla  definitiva  revisione  dei  ruoli  organici, in caso di
mancanza  o  di  assenza  del  personale  di  concetto,  il personale
direttivo  di  cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a
quando non possa provvedersi diversamente.