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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 868

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 febbraio 1977, n. 45 (in G.U. 01/03/1977, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-12-1976
al: 19-4-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza, al fine di assicurare la  piena
efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile  in  seguito
all'adozione dal 1° luglio 1976 del nuovo orario di  lavoro  previsto
dall'art. 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996,  per
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di  prorogare
il termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 3  luglio  1976,  n.
463, convertito nella legge 10 agosto 1976,  n.  557,  recante  norme
urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e  di  protezione
civile; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro  per  l'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il periodo di sei mesi indicato nell'art.  1  del  decreto-legge  3
luglio 1976, n. 463, convertito, con  modificazioni  nella  legge  10
agosto 1976, n. 557 e' prorogato di sei mesi, salvo che prima di tale
scadenza non entrino in vigore gli accordi formati ai sensi dell'art. 
9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.