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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 850

Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (in G.U. 22/02/1977, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1977)
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Testo in vigore dal: 25-12-1976
al: 29-12-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'   e   l'urgenza  di  adottare  immediate
provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  l'interno,  per  il  bilancio  e  la
programmazione   economica,  per  il  tesoro,  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  1  gennaio  1977,  i limiti di reddito di cui agli
articoli  6  e  10  del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito
nella  legge  16  aprile 1974, n. 114, quali modificati con l'art. 7,
comma secondo, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i
ciechi  assoluti  e per i sordomuti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000 e
vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento dell'importo
della pensione sociale.