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LEGGE 19 maggio 1976, n. 322

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1987)
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Testo in vigore dal: 13-6-1976
al: 11-3-1987
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  brigadieri,  i  vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma
dei  carabinieri  e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie
di  pubblica  sicurezza  e degli agenti di custodia possono contrarre
matrimonio   al  compimento  del  primo  anno  della  prima  rafferma
triennale.
  La  disposizione  del  precedente comma non si applica a coloro che
hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.
  I  brigadieri  che  pervengono  a  tale grado prima del verificarsi
della  condizione  di  cui  al  comma  precedente  possono  contrarre
matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
  L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' abrogato.