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LEGGE 28 aprile 1976, n. 237

Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di 2° classe.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-5-1976
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  lavori  di  completamento,  ricalibramento,  prosecuzione e
sistemazione  necessari alle linee navigabili appresso indicate e per
opere idrauliche, di difesa del suolo e di irrigazione e' autorizzata
la spesa complessiva di lire 30 miliardi, cosi' ripartita:
    a) linea Padova-Venezia: lire 11 miliardi:
     b) linea Milano-Cremona-Po: lire 9 miliardi e 500 milioni;
      c)  linea  Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po  di Levante-Canali di
Brondolo e di Valle: lire 9 miliardi e 500.
    milioni.
  Il  predetto  stanziamento sara' iscritto nello stato di previsione
della  spesa  del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10
miliardi  per l'anno finanziario 1976, di lire 10 miliardi per l'anno
finanziario 1977 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1978.
  L'impegno  di  spesa  da  assumersi sugli stanziamenti di cui sopra
potra' riferirsi anche agli anni successivi a quello in cui l'impegno
stesso  e'  assunto  purche'  il  totale  degli impegni non superi lo
stanziamento  complessivo ed i relativi pagamenti si effettuino entro
i limiti dei rispettivi stanziamenti annuali.