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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal: 14-5-1976
al: 1-6-1976
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre provvidenze  per  le
popolazioni dei comuni della regione  Friuli-Venezia  Giulia  colpiti
dal terremoto del maggio 1976; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  per  l'interno,  per  il  tesoro  e  per  il
bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al fine di avviare  la  ricostruzione  nei  comuni  indicati  dalla
regione Friuli-Venezia Giulia in sede di  determinazione  delle  zone
colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, ai  sensi  dell'art.  4
della legge regionale 10  maggio  1976,  n.  15,  e'  assegnato  alla
regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi. 
  Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega
agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale,
tenendo conto dei seguenti criteri: 
    1) Industria, commercio, artigianato e turismo: 
      concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane  e
turistiche di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere
murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature,  comprese
quelle per  la  conservazione  e  il  trasporto  dei  prodotti  e  la
ricostituzione delle scorte. Il contributo potra' estendersi ad opere
di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e,  nel  caso  di
concorso di contributo in conto capitale e  di  contributo  in  conto
interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovra'
tener conto del concorso stesso. 
    2) Agricoltura: 
      concessione  di  contributi  di  pronto  intervento  e  per  il
ripristino delle strutture nonche'  per  le  spese  di  raccolta  del
bestiame allontanato o disperso in conseguenza del  terremoto  e  per
l'alimentazione dello stesso effettuate per il periodo  necessario  a
soddisfare esigenze di emergenza. Nella erogazione dei contributi  la
regione si atterra' ai criteri di cui agli articoli 3 e 4 della legge
25 maggio 1970, n. 364. 
    3) Opere pubbliche ed edilizia: 
      a)  riattamento  e  ripristino  delle  abitazioni   danneggiate
mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili; 
      b) concessione di contributi  sulla  spesa  occorrente  per  la
riparazione o la ricostruzione di  fabbricati  urbani  di  proprieta'
privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola
unita' immobiliare abitativa, il contributo potra' essere di  importo
pari alla spesa occorrente per le opere necessarie; 
      c) ripristino o ricostruzione di  edifici  pubblici  e  di  uso
pubblico di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonche'
di ogni altra opera di interesse degli enti locali; 
      d)  erogazione  di  eventuali  sovvenzioni  straordinarie  agli
istituti autonomi per le case popolari; 
      e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi  componibili
da destinare ai comuni ed alle province per le zone in  cui,  per  le
devastazioni causate dal  sisma,  non  sia  possibile  provvedere  ad
assicurare il servizio scolastico dal 1 ottobre 1976. 
  La ricostruzione dovra' avvenire nelle aree di  insediamento  degli
abitati gia' esistenti, salvo che prevalenti motivi  tecnici  rendano
necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito. 
  I lavori  di  ricostruzione  e  le  riparazioni  strutturali  degli
edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto  delle  prescrizioni
di cui alla legge 2 febbraio  1974,  n.  64,  anche  nei  comuni  non
classificati ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge medesima. 
  Con  legge  regionale  saranno  determinate  le   modalita'   degli
interventi nonche' le procedure relative, anche in deroga alle  norme
vigenti. 
  I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione  del  presente
articolo nonche' quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra
citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo  della  Corte
dei conti, in deroga all'art. 35 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.