stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 aprile 1976, n. 204

Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 28-5-1976
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n.  641,
possono essere altresi' utilizzati per provvedere ai  maggiori  oneri
connessi alla esecuzione delle opere di edilizia  scolastica  per  le
scuole materne statali di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13
luglio 1965, n. 874, gia'  appaltate  ed  in  corso  di  costruzione,
nonche' a quelli conseguenti all'acquisto di aule mobili da assegnare
in proprieta' alle regioni Campania, Puglia  e  Sardegna  secondo  le
disposizioni di cui  all'articolo  10,  terzo  e  quarto  comma,  del
decreto-legge 5 novembre 1973, n.  658,  convertito  nella  legge  27
dicembre 1973, n. 868, gia' appaltate ed in corso di realizzazione. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 aprile 1976 
 
                                LEONE 
 
                                  MORO - MALFATTI - 
                                  COLOMBO ANDREOTTI 
                                  - GULLOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO