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LEGGE 28 aprile 1976, n. 192

Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2000)
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Testo in vigore dal: 26-5-1976
al: 30-12-1985
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i  seguenti
corsi della rispettiva durata di un anno accademico: 
    a) corso di stato maggiore, avente  lo  scopo  di  completare  ed
uniformare la formazione  tecnico-professionale  degli  ufficiali  in
servizio permanente effettivo delle armi dell'Esercito, ai  fini  del
loro successivo impiego in comando di reparto e graduale  inserimento
nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi; 
    b)  corso  superiore  di  stato  maggiore,  inteso   ad   elevare
ulteriormente la preparazione  di  un'aliquota  degli  ufficiali  che
abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente
lettera  a),  al  fine  di  abilitarli  ad  assolvere  incarichi   di
particolare rilievo nello ambito degli organi centrali, delle grandi,
unita' e dei comandi periferici  e  di  perfezionarne  la  formazione
quali comandanti.