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LEGGE 29 giugno 1875, n. 2612

Colla quale sono prorogate le facoltà accordate al Governo per la riunione dei piccoli comuni. (075U2612)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-8-1875
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le facolta' accordate dagli articoli 13, 14, 15,  16  e  250  della
legge comunale, e le altre  disposizioni  contenute  nella  legge  18
agosto 1870, n. 5815, sono prorogate per cinque anni a contare dal 1°
luglio prossimo venturo.