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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1975, n. 974

Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/2010)
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Testo in vigore dal: 23-10-1976
al: 21-8-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli articoli 3, 4 e 5 della legge 16 luglio 1974, n. 722, in
base  ai  quali il Governo e' delegato ad emanare le norme necessarie
per  dare esecuzione alla convenzione per la protezione dei ritrovati
vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e all'atto addizionale
recante  modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10
novembre 1972;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per
la  grazia  e  giustizia,  per  le  finanze,  per  il  bilancio  e la
programmazione  economica,  per  il  tesoro,  per  l'agricoltura e le
foreste e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Possono  costituire  oggetto di brevetto per invenzione industriale
le  nuove  varieta' vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad
avere un'applicazione agricola o industriale.
  Ai  sensi  del  presente  decreto,  per  nuova varieta' vegetale si
intende  quella,  comunque  ottenuta,  che  corrisponde  ai  seguenti
requisiti:
    a)    sia   sufficientemente   omogenea,   tenuto   conto   delle
particolarita'  inerenti  alla  sua  riproduzione sessuata o alla sua
moltiplicazione vegetativa;
    b) sia stabile nei suoi caratteri essenziali, cioe' rimanga cosi'
come  e'  stata  definita,  anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni
successive  e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare
di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;
    c)   qualunque  sia  l'origine,  artificiale  o  naturale,  delle
varieta' di partenza si distingue nettamente per uno o piu' caratteri
importanti  da  ogni altra varieta' vegetale che risulti notoriamente
conosciuta  alla  data  in  cui  la  protezione  e'  richiesta.  Tale
notorieta'  puo'  essere  accertata  a  mezzo di vari elementi quali:
coltura   e   commercializzazione  gia'  in  corso,  iscrizione  gia'
effettuata,  o  in  corso,  su  un  registro  ufficiale  di  varieta'
vegetali,  presenza  in collezioni pubbliche o descrizione precisa in
pubblicazioni.
  Precedentemente  al  deposito della domanda di brevetto la varieta'
vegetale  non  deve,  con  l'accordo del costitutore o del suo avente
causa,  aver  formato  oggetto di atti commerciali in Italia, ne', da
oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato.
  Tuttavia,  il  fatto  che una nuova varieta' vegetale abbia formato
oggetto  di  prove  culturali  o  sia  stata  iscritta  o  sia  stata
presentata  per  l'iscrizione,  in  un  registro  ufficiale, non puo'
venire  opposto  al costitutore della varieta' stessa o al suo avente
causa.
  I  caratteri  che  permettono  di  definire e distinguere una nuova
varieta' vegetale possono essere di natura morfologica o fisiologica;
in  ogni  caso  essi devono poter essere descritti o riconosciuti con
precisione.
  E'  fatta salva in ogni caso la disposizione dell'art. 16 del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
  Non sono proteggibili, a norma del presente decreto, i procedimenti
per l'ottenimento di nuove varieta' vegetali anche se descritti nella
domanda  di  brevetto; tuttavia detti procedimenti, purche' di natura
non  essenzialmente biologica, possono costituire oggetto di separate
domande  di  brevetto  per  invenzione  industriale da depositarsi ai
sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.