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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. 689

Proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 05 febbraio 1976, n. 22 (in G.U. 24/02/1976, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1977)
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Testo in vigore dal: 31-12-1977
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare le
norme  concernenti  la  corresponsione  dell'assegno di pensionamento
anticipato  istituito  dall'art.  11  della legge 5 novembre 1968, n.
1115;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  del  31  dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo
comma,  della  legge  8  agosto  1972,  n. 464, per la corresponsione
dell'assegno  istituito  dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e' prorogato al 31 dicembre 1977. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni, con
L. 27 febbraio 1978, n. 41, ha disposto (con l'art. 5) che il termine
del 31 dicembre 1977 stabilito dal presente articolo e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1979.