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LEGGE 10 ottobre 1975, n. 551

Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-12-1975
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  dei  contributi trentacinquennali sulla spesa
prevista   dai   programmi   di   interventi  gia'  adottati  per  la
costruzione,   il   completamento   e  l'ampliamento  delle  cliniche
universitarie,   degli   ospedali   clinicizzati  e  dei  policlinici
universitari,  ammessi  al  contributo ai sensi delle leggi 30 maggio
1965,  n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, sono
autorizzati  i  limiti  di  impegno  di lire 750 milioni per ciascuno
degli anni 1975 e 1976, da iscriversi nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, in modo che le opere possano
essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.