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LEGGE 10 ottobre 1975, n. 523

Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-11-1975
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   periodo   di   durata  in  carica  delle  attuali  commissioni
provinciali  per  l'artigianato,  nonche' delle commissioni regionali
per   l'artigianato   e   del  comitato  centrale  per  l'artigianato
costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato
dalle  leggi  15  giugno  1973,  n.  364 e 17 agosto 1974, n. 484, e'
ulteriormente  prorogato  fino  a data da stabilirsi dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con le regioni
e  sentito  il  Comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il
1976.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 ottobre 1975

                                LEONE

                                                MORO - DONAT-CATTIN -
                                                                TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE