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LEGGE 17 luglio 1975, n. 401

Proroga degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, concernente i lavori di consolidamento della torre pendente di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-9-1975
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le disponibilita' di stanziamento di cui all'articolo 1 della legge
13  ottobre  1969,  n.  750,  possono  essere  impegnate  entro il 31
dicembre 1976.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 luglio 1975

                                LEONE

                                                   MORO - BUCALOSSI -
                                                  COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE