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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. 137

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal: 22-5-1975
al: 30-6-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con
il  quale  il  Governo  della  Repubblica  veniva delegato ad emanare
disposizioni  legislative  concernenti  il conto dei profitti e delle
perdute  e  la  relazione  degli amministratori per le societa' e gli
enti,  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art  3 sub art. 1 della legge
medesima,   che  svolgono  quali  attivita'  esclusive  o  principali
l'assunzione  di  partecipazioni in altre societa', la compravendita,
il  possesso,  la  gestione  o  il  collocamento di titoli pubblici o
privati o che svolgano altre particolari attivita';
  Udito  il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi
del succitato art. 2;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
le  finanze,  per  il  bilancio  e  la  programmazione economica, per
l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Conto dei profitti e delle perdite

  Il  conto  dei  profitti  e delle perdite delle societa' con azioni
quotate  in  borsa  e  degli enti i cui titoli sono quotati in borsa,
aventi  per  oggetto  statutario esclusivo o principale o che abbiano
svolto   quali  attivita'  esclusive  o  principali  l'assunzione  di
partecipazioni  in  altre societa', la compravendita, il possesso, la
gestione  o  il  collocamento  di  titoli  pubblici  o  privati, deve
indicare distintamente nel loro importo complessivo:
    Nei profitti:
      1) i dividendi delle partecipazioni in societa' controllate;
     2) i dividendi delle partecipazioni in societa' collegate;
      3) i dividendi delle altre partecipazioni;
      4)  gli  interessi  e  gli  altri proventi dei titoli a reddito
fisso;
      5) i proventi degli altri titoli;
      6) gli interessi dei crediti verso societa' controllate;
      7) gli interessi dei crediti verso societa' collegate;
      8) gli interessi dei crediti verso banche;
      9) gli interessi degli altri crediti;
      10)  i  profitti  derivanti  da negoziazioni di titoli azionari
quotati  in  borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni
di  societa'  controllate, ad azioni di societa' collegate e ad altre
azioni nonche' tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di
riporto    e    indicando    separatamente   i   profitti   derivanti
dell'alienazione  di  titoli  azionari  figuranti in bilancio nei due
esercizi precedenti;
      11) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari non
quotati in borsa, distinte come al numero precedente;
      12)  i  profitti  derivanti da negoziazioni di titoli a reddito
fisso distinte come ai numeri 10) e 11);
      13) i profitti derivanti da negoziazioni di altri titoli;
     14) i profitti derivanti da negoziazioni di valute estere;
      15) i profitti derivanti dall'alienazione di partecipazioni non
rappresentate da titoli;
      16) i profitti derivanti dall'alienazione di beni diversi dalle
partecipazioni e dai titoli;
      17) le commissioni per intermediazione in operazioni su titoli;
      18) le commissioni per il collocamento di titoli e per le
eventuali garanzie relative;
      19)  le commissioni, sconti e compensi di ogni genere per altri
servizi di carattere finanziario;
      20)  le  sopravvenienze  attive  e i proventi diversi da quelli
indicati nei numeri precedenti, da indicare distintamente in separato
elenco.
    Nelle perdite:
      1) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
      2)  le  quote  di  ammortamento  del  disaggio  su emissione di
obbligazioni;
      3) gli interessi su debiti verso banche;
      4) gli interessi su debiti verso societa' controllate;
      5) gli interessi su debiti verso societa' collegate;
      6) gli interessi su altri debiti;
      7)  le  perdite  derivanti  da  negoziazioni di titoli azionari
quotati  in  borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni
di  societa'  controllate, ad azioni di societa' collegate e ad altre
azioni nonche' tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di
riporto;
      8)  le  perdite derivanti da negoziazioni di titoli non quotati
in borsa, distinte come al numero precedente;
      9)  le  perdite  derivanti  da negoziazioni di titoli a reddito
fisso, distinte come ai numeri 7) e 8);
      10) le perdite derivanti da negoziazioni di altri titoli;
     11) le perdite derivanti da negoziazioni di divise estere;
      12)  le perdite su crediti, distinguendo tra crediti relativi a
societa'  controllate,  crediti relativi a societa' collegate e altri
crediti;
      13)  le  minusvalenze  risultanti  da  valutazioni di bilancio,
relative   a   titoli,   distinguendo  tra  titoli  azionari,  titoli
obbligazionari e similari ed altri;
      14)  le  minusvalenze  risultanti  da  valutazioni  di bilancio
relative a beni diversi dai titoli;
      15)  gli  accantonamenti  al  fondo di copertura del rischio di
svalutazione dei titoli;
      16)  gli  accantonamenti  al  fondo di copertura del rischio di
svalutazione dei crediti;
      17)   le   spese   per  prestazioni  di  servizi  di  carattere
finanziario;
      18) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
      19)  le  spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi;
      20) le spese per prestazioni di altri servizi;
      21)   gli   accantonamenti   ai  fondi  di  liquidazione  e  di
previdenza;
      22)  le  imposte con separata indicazione di quelle relative ai
precedenti esercizi;
      23)   gli  accantonamenti  per  oneri  fiscali  e  altri  oneri
specifici;
      24) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
      25) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri
precedenti e le sopravvenienze passive.
  Sono vietati i compensi di partite.
  Se  la  societa'  o  l'ente  svolge le attivita' indicate nel primo
comma,  quali  attivita'  principali  ma non esclusive, il conto deve
contenere  anche le altre indicazioni previste nell'art. 2425-bis del
codice civile.