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DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1975, n. 19

Variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 aprile 1975, n. 109 (in G.U. 21/04/1975, n.105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-2-1975
al: 21-4-1975
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 20 aprile  1971,  n.  163,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, numero 376; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n.
1198; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  le
attuali  aliquote  di  imposta  di  fabbricazione  previste  per  gli
apparecchi di accensione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le aliquote di imposta  di  fabbricazione  per  gli  apparecchi  di
accensione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163
e del decreto del Presidente della  Repubblica  1  ottobre  1971,  n.
1198, citati nelle premesse, sono variate come segue: 
    

 a) per ogni accendisigari per
autovetture. . . . . . . . . . . . . . . . . . da L. 300 a L. 600
 b) per ogni apparecchio di accensione
non riutilizzabile dopo l'esaurimento
del combustibile immessovi all'atto
della fabbricazione . . . . . . . . . . . . . .da L. 400 a L. 800
 c) per ogni altro apparecchio
di accensione non compreso nelle
categorie di cui alle precedenti
lettere a) e b). . . . . . . . . . . . . . . . ."    800  " 1.500
 d) per ogni parte o pezzo di
ricambio principale di apparecchi
di accensione. . . . . . . . . . . . . . . . . ."    100  "   150
 e) per ogni accendigas per
uso domestico. . . . . . . . . . . . . . . . . ."    150  "   250
 f) per ogni accendigas per
uso domestico comunque incorporato
o annesso a fornelli e forni a
gas per uso di cucina. . . . . . . . . . . . . ."    600  " 1.000