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LEGGE 8 marzo 1874, n. 1834

Che accorda facoltà al Ministro delle Finanze di accettare in cambio rendita di titoli di debiti pubblici redimibili dello Stato, contro rendita di titoli consolidati 5 per cento (074U1834)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1874
al: 23-7-1894
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Ministro delle Finanze di accettare in  cambio,
mediante speciali convenzioni, rendita di titoli di  debiti  pubblici
redimibili dello Stato, contro rendita di titoli  consolidati  5  per
cento, purche' l'importo della nuova rendita 5  per  cento  da  darsi
nelle singole contrattazioni  non  superi  quella  alla  quale  viene
sostituita,  tenuto  conto  anche  della   diversa   decorrenza   dei
rispettivi interessi.