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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1974, n. 543

Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2021)
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Testo in vigore dal: 20-11-1974
al: 9-3-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega  al  Governo
ad emanare provvedimenti nelle materie previste  dai  trattati  delle
Comunita' economiche europee  (C.E.E.)  per  la  durata  della  terza
tappa; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali
di moltiplicazione vegetativa  della  vite,  ed  in  particolare  gli
articoli 3,11, 12 e l'allegato IV; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  emanare   norme   regolamentari   per
l'applicazione delle disposizioni sopra menzionate; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 1974; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'agricoltura  e  le  foreste,  di
concerto con quelli per gli affari esteri, per la grazia e giustizia,
per le finanze, per  il  tesoro,  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato e per il commercio con l'estero; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  La persona fisica o giuridica o il suo  avente  causa  che  intende
ottenere  il  riconoscimento  della  qualifica  di  costitutore  deve
presentare domanda in carta legale al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste corredata dei seguenti documenti: 
    1) eventuale brevetto per invenzione relativo alla  varieta'  per
cui si chiede  il  riconoscimento,  rilasciato  ai  sensi  del  regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1126; 
    2) estremi del  provvedimento  d'iscrizione  della  varieta'  sul
registro o catalogo ufficiale delle varieta' viticole; 
    3) copia della  scheda  ampelografica  della  varieta'  esistente
presso l'ufficio del registro o catalogo delle varieta' viticole; 
    4)  fotografia  della  pianta,  della  foglia,  del  grappolo   e
dell'acino della varieta'; 
    5) relazione del costitutore e del suo avente causa, nella  quale
saranno fornite notizie in merito alla  costituzione  della  varieta'
(epoca  della  costituzione;  comune  ed  azienda  in  cui  e'  stato
effettuato il lavoro  che  ha  condotto  alla  costituzione;  sistema
seguito per l'ottenimento della varieta';  prove  sperimentali  e  di
moltiplicazione eseguite; ubicazione dell'azienda nella  quale  viene
effettuata la conservazione in purezza); 
    6) eventuali attestati di istituti di  sperimentazione,  istituti
universitari,  enti  specializzati,  ispettorati  agrari   ed   altro
materiale bibliografico; 
    7) documentazione atta a comprovare la qualita' di  avente  causa
del costitutore.