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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1978)
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Testo in vigore dal: 22-11-1974
al: 1-3-1978
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le   elezioni   dei   rappresentanti   degli   studenti    previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito
con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766,  hanno  luogo
tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno accademico. 
  Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato  articolo
9 devono prevedere: 
    a)  la  possibilita'  di  presentazione  di   liste,   tra   loro
concorrenti a sistema proporzionale,  con  numero  di  candidati  non
superiore al numero degli  eligendi;  la  possibilita'  di  esprimere
preferenze all'interno della lista prescelta in numero non  superiore
a un terzo degli eligendi; 
    b) la durata in carica non superiore ad un anno; 
    c) le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di  dimissioni
o di perdita della qualita' di elettore.