stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 agosto 1974, n. 395

Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-9-1974
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco  di
Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito  indicati
nel primo comma dell'articolo 1  del  testo  unico  delle  leggi  sul
credito fondiario, approvato con regio decreto  16  luglio  1905,  n.
646, e sono autorizzate ad operare in conformita' delle  disposizioni
ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 14 agosto 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                      RUMOR - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI