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LEGGE 2 agosto 1974, n. 389

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dello Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 14-9-1974
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969,
n.  1022,  per  l'esercizio  della  facolta' di affidare a veterinari
civili,  mediante  convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti
al  servizio  veterinario  dell'Esercito,  e'  prorogato  fino  al 31
dicembre 1978.