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LEGGE 12 agosto 1974, n. 376

Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-9-1974
al: 1-6-1976
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  sei  anni  previsto dall'articolo 2 della legge 12
marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di
completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni.