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LEGGE 26 luglio 1974, n. 330

Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-8-1974
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  atti  di  coraggio compiuti in attivita' militari non belliche
svolte  dall'Esercito,  diretti  a  salvare  vite  umane, ad impedire
sinistri  o  ad  attenuarne  le  conseguenze, nonche' imprese e studi
volti  allo  sviluppo  ed  al  progresso dell'Esercito ovvero singole
azioni  caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro
e   decoro  all'Esercito  italiano  sono  premiati  con  le  seguenti
ricompense:
    A) Atti di valore:
      1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
      2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
      3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
    B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
      1) croce d'oro al merito dell'Esercito;
      2) croce d'argento al merito dell'Esercito;
      3) croce di bronzo al merito dell'Esercito.
  Le  ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a
cittadini  italiani  e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che,
partecipando  collettivamente  ad  imprese particolarmente difficili,
abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.