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LEGGE 11 giugno 1974, n. 253

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-7-1974
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  appartenenti  al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non
possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al
servizio  di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a
mansioni  di  attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni
non  attinenti  al  servizio a disposizione di autorita' e funzionari
dello Stato.