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LEGGE 29 giugno 1873, n. 1475

Che accorda facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercito di alcune ferrovie nelle Provincie Venete e di Mantova. (073U1475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-7-1873
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato ad  accordare  per  decreto  Reale
all'industria privata, a provincie e comuni, isolatamente  o  riuniti
in consorzio, e per la durata non maggiore di  90  anni,  concessioni
per la costruzione e per l'esercizio delle seguenti linee  di  strade
ferrate pubbliche: 
 
    1. Legnago Rovigo-Adria; 
 
    2. Verona-Legnago; 
 
    3. Mantova Legnago-Monselice; 
 
    4. Vicenza Thiene Selvia, 
 
    5. Vicenza-Treviso; 
 
    6. Padova-Cittadella-Bassano; 
 
    7. Conegliano-Vittorio.