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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. 916

Modifiche al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 29-1-1974
al: 31-12-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato
  con   regio   decreto   16   luglio  1905,  n.  646,  e  successive
  modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico,
approvato  con  regio  decreto  5  maggio  1910, n. 472, e successive
modificazioni;
  Visti  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni,  nonche'  il  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Sentito   il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato e ritenuto di
uniformarsi integralmente ad esso;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  firme sulle cartelle fondiarie e sulle relative matrici possono
essere apposte anche con sistemi meccanici.