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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 908

Assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili, stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifica ed integrazione di alcuni articoli della stessa legge 30 marzo 1971, n. 118.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-1-1974
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad
integrazione  dei  fondi  stanziati, ai sensi dell'articolo 31, punto
2),  lettera  a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza
sanitaria a favore dei mutilati e invalidi civili.