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DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1973, n. 1

Disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
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Testo in vigore dal: 24-1-1973
al: 24-3-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di mantenere fermo, anche dopo il
31 dicembre 1972, il concorso finanziario della Cassa unica  per  gli
assegni familiari a favore degli enti di malattia nonche' di adeguare
le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli  assegni
in relazione ai nuovi massimali retributivi; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del  Ministro  per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il
tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del  1°  gennaio
1973 la misura del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni
familiari e' ridotta  ai  12,50%  ed  al  12,85%  delle  retribuzioni
imponibili, rispettivamente, per i  datori  di  lavoro  di  cui  alle
tabelle A e B allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038. 
  Con la stessa decorrenza di cui al precedente  comma  e  fino  alla
scadenza del triennio previsto dall'art. 20, primo comma, della legge
1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota contributiva dovuta  alla  Cassa
unica  per  gli  assegni  familiari  dalle  aziende  industriali   ed
artigiane tessili e'  determinata  in  misura  pari  all'8,35%  delle
retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta
a carico della gestione  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la
disoccupazione. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1973 e  fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e  di
Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue  di  malattia
per i coltivatori diretti, una somma a carico della Cassa  unica  per
gli  assegni  familiari  pari,  complessivamente,  al   2,50%   delle
retribuzioni assoggettate a contributo. 
  Della somma di cui al precedente comma, una quota, pari a  lire  25
miliardi annui, e' versata alla  Federazione  nazionale  delle  casse
mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo  restante  e'
corrisposto all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  le
malattie che provvede a ripartirlo con le Casse mutue provinciali  di
malattia di Trento  e  di  Bolzano  in  proporzione  al  gettito  dei
contributi per l'assicurazione  contro  le  malattie  risultante  dai
rispettivi  bilanci   dell'anno   precedente.   I   versamenti   sono
effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.