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LEGGE 30 giugno 1872, n. 893

Concernente l'aumento degli stipendi degli Insegnanti nelle scuole secondarie. (072U0893)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-7-1872
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A cominciare dal 1° gennaio 1873 gli stipendi degli  ufficiali,  ed
insegnanti dei  licei,  degl'istituti  tecnici,  dei  ginnasi,  delle
scuole  tecniche  e  normali,  nominati  nell'annessa  tabella,  sono
cresciuti del 10 per  cento  in  quanto  non  eccedano  quelli  delle
tabelle F e G della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Firenze, addi' 30 giugno 1872. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                      QUINTINO SELLA.