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DECRETO-LEGGE 5 luglio 1972, n. 288

Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1972, n. 487 (in G.U. 28/08/1972, n.223).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal: 6-7-1972
al: 28-8-1972
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
del  10  dicembre  1968,  n.  7/68 che ha ritenuto l'incompatibilita'
dell'art.  37  della  legge  1  giugno  1939, n. 1089 in relazione al
disposto dell'art. 16 del Trattato di Roma istitutivo della Comunita'
economica europea;
  Visto il ricorso proposto dalla Commissione delle Comunita' europee
in  data  3  novembre  1971  davanti  alla  Corte  di giustizia delle
Comunita'  europee  per  far  dichiarare  l'inadempienza  dello Stato
italiano alla decisione surrichiamata della Corte stessa;
  Considerato  che  la  causa  relativa  all'inadempienza dello Stato
italiano  e'  stata  discussa nell'udienza del 17 maggio 1972 davanti
alla  Corte  di  giustizia delle Comunita' europee e che la pronuncia
della Corte e' imminente;
  Riconosciuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere a
modificare  la vigente legislazione sulla esportazione delle opere di
interesse artistico e storico, al fine di dare attuazione, prevenendo
una  pronuncia  di  condanna  per inadempimento, alla decisione della
Corte  di  giustizia  surrichiamata  e nel tempo stesso di assicurare
adeguata protezione del patrimonio artistico nazionale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia,
per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  35  della  legge  1 giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dal
seguente:
  "L'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate
dall'art.   1,   nonche'   di   quelle  di  interesse  bibliografico,
documentale  ed  archivistico,  e'  vietata  nei  casi in cui, per la
singolarita'  delle  cose  stesse  o  per  essere  questa espressione
significativa di un contesto storico-culturale, costituisca danno per
il  patrimonio nazionale a motivato giudizio dei competenti uffici di
esportazione  delle  soprintendenze  alle  antichita'  e  belle arti,
nonche'  delle  soprintendenze  ai  beni  librari  e, conformemente a
quanto  disposto  dall'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   30   settembre   1963,  n.  1409,  delle  soprintendenze
archivistiche.
  Nella  valutazione  da  compiere  ai  sensi  del precedente comma i
competenti  uffici  si  attengono  ad indirizzi di carattere generale
stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e
belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche, e
per   la  diffusione  della  cultura  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  e  dalla  Direzione  generale degli archivi di Stato del
Ministero dell'interno.
  Non  possono  comunque  essere  oggetto  di  esportazione  le  cose
considerate  dal presente articolo se non siano state preventivamente
inventariate presso le competenti sovrintendenze".