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LEGGE 5 novembre 1971, n. 1060

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1972
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  far  fronte  alle  maggiori  esigenze  di  cui  agli  articoli
successivi,  il  fondo  di  lire  20  miliardi assegnato all'istituto
centrale di statistica a norma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio
1969, n. 14, e' aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due
quote  di lire 2.700 milioni ciascuna, a carico degli anni finanziari
1972 e 1973.