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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1038

Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-12-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'autorizzazione alla prestazione di lavoro  straordinario  di  cui
all'articolo 1 della legge  28  ottobre  1970,  n.  777,  si  intende
concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle  partecipazioni
statali  ed  al  personale  amministrativo  della  Corte  dei  conti,
comandati o collocati fuori  ruolo  presso  altri  uffici  statali  o
regionali  purche'   non   percepiscano   indennita'   di   carattere
particolare. 
  Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le  norme
contenute nel decreto  previsto  dallo  articolo  4  della  legge  28
ottobre 1970, n. 777. 
  La  relativa  spesa  e'   a   carico   delle   amministrazioni   di
appartenenza. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                    COLOMBO - PRETI - 
                                                    FERRARI-AGGRADI - 
                                                   GIOLITTI - PICCOLI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO